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vademecum privacy scuolaDal vecchio gessetto al tablet ed al registro elettronico, la scuola affronta oggi nuovi interrogativi, senza per questo motivo rinunciare o dimenticare che i principi della dignità e della riservatezza della persona costituiscono ancor oggi l’elemento fondamentale del percorso formativo di ciascuno studente. E’ questo il messaggio che traspare dal nuovo vademecum “La scuola a prova di privacy”, pubblicato oggi dal Garante per la protezione dei dati personali.

La guida analizza i temi più diffusi in relazione al binomio scuola-privacy, traendo spunto da fatti di cronaca e da vicende giudiziarie recenti di cui sono protagonisti Istituti, insegnati ed alunni. Ad esempio, posso pubblicare le fotografie della recita sul social network? Posso registrare le lezioni? Posso pubblicare gli esiti di test ed esami?

A questi ed a molti altri quesiti ha risposto l’Autorità, che nel vademecum parte da una prima distinzione tra le scuole pubbliche e quelle private in merito alle informazioni che l’Istituto deve rendere agli interessati: mentre infatti le prime potranno trattare i soli dati personali necessari al perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di riferimento, le seconde dovranno acquisire il consenso dei soggetti le cui informazioni vengono trattate, a meno che il trattamento stesso non sia necessario per eseguire un obbligo di legge o la prestazione contrattuale. Il fondamento giuridico delle attività di raccolta e trattamento si rinviene dunque, nel primo caso, nella legge di settore e nel secondo caso, nella manifestazione di volontà dell’interessato.

Particolari cautele dovranno poi essere adottate per le informazioni di natura sensibile, legate ad esempio all’appartenenza religiosa o etnica: tali dati, necessari alla scuola per favorire in alcuni casi l’integrazione ed il sostegno allo studente, dovranno essere trattati con l’adozione di misure di sicurezza idonee ad impedirne la diffusione e la perdita, nonché la comunicazione a soggetti non legittimati.

Temi in classe, voti ed esami? Anche per questi aspetti è necessario tener conto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, per quanto riguarda i temi, l’insegnante potrà assegnare argomenti attinenti alla persona o alla famiglia, avendo cura di bilanciare esigenze didattiche e privacy e tenendo conto degli obblighi professionali derivanti dal proprio ruolo. I voti e gli esiti degli esami, invece, sono soggetti al regime di pubblicità previsto dallo stesso Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: potranno quindi essere pubblicati, evitando qualsivoglia tipo di riferimento a condizioni personali (tra cui, in particolare, quelle relative alla salute). Estrema attenzione dovrà poi essere prestata a tutte quelle informazioni che colleghino gli studenti ad eventuali episodi di bullismo, oggetto della seconda parte della guida del Garante.

Molto spesso infatti alla capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici non corrisponde una altrettanto profonda conoscenza dei rischi insiti degli stessi e una capacità di difendere se stessi da atti di violenza e bullismo, che di frequente provengono dagli stessi compagni di scuola. L’educazione al corretto utilizzo di social network, internet e servizi di messaggistica istantanea costituisce, dunque, la prima fondamentale arma di difesa per i giovani.

Infine, l’Autorità pone l’accento sulla possibilità di registrare gite, saggi scolastici e lezioni: immagini e suoni possono essere raccolti dal genitore o dall’alunno per scopi esclusivamente personali (a meno che l’Istituto non decida, con alcune limitazioni, di inibire tale pratica): in caso di eventuale diffusione sarà però necessario informare gli interessati ed ottenere il loro preventivo ed esplicito consenso al trattamento.