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hourglass 620397 640Indagato per corruzione e truffa, condannato con sentenza di patteggiamento coperta da indulto: il Garante dichiara infondata la richiesta di deindicizzazione degli articoli pubblicati on line ed aventi ad oggetto la notizia.

Ancora un caso di esercizio del diritto all’oblio sottoposto al vaglio dell’Autorità: la vicenda riguarda un ex consigliere comunale, indagato e poi imputato in un procedimento penale con l’accusa di due gravi reati, corruzione e truffa. L’interessato, dopo aver patteggiato la pena nel 2012, ha richiesto al motore di ricerca Google la possibilità di deindicizzare gli url che risultavano digitando i suoi riferimenti anagrafici on line. Motiva in particolare l’istanza adducendo di non svolgere più incarichi pubblici e di ricevere nocumento, personale e professionale, dalla permanenza sul web di notizie pregiudizievoli appartenenti, a suo dire, al passato.

Dopo aver ricevuto un riscontro negativo da parte di Google, l’ex consigliere si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali, richiedendo allo stesso di pronunciarsi favorevolmente alla sua istanza e argomentando la stessa sulla asserita mancanza di interesse pubblico alla notizia, ormai risalente a più di dieci anni addietro (il procedimento era infatti iniziato nel 2006).

L’Autorità, richiamando i principi espressi nelle Linee guida dei Garanti europei, ha sottolineato come nel caso di specie il lasso temporale intercorso tra la conclusione del procedimento penale e la richiesta di deindicizzazione non sia così ampio, tale dunque da determinare una mancanza di interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni. Inoltre, la vicenda è stata nuovamente attualizzata in ragione del suo richiamo per un altro episodio, oggetto nel 2015 di indagini da parte dell’Autorità giudiziaria. Pertanto, anche alla luce di quest’ultimo elemento, l’interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti narrati negli articoli, ed aventi quale protagonista l’istante, è ancora “vivo ed attuale”.

Inoltre, nella motivazione del provvedimento di diniego del Garante, si pone in evidenza come l’esercizio del diritto all’oblio e la concreta soddisfazione dello stesso, trovino un limite quando le notizie delle quali si chiede la deindicizzazione nei motori di ricerca siano relative alla commissione di reati gravi e di particolare allarme sociale. L’indicazione dell’Autorità è dunque quella di analizzare le singole fattispecie, valutando caso per caso quali interessi debbano prevalere tra il diritto di essere informati e quello alla tutela dei dati personali degli interessati.