Principi e regole nel trattamento dei dati personali effettuato tramite videosorveglianza

videosorveglianza 600x371La videosorveglianza, intesa quale attività di raccolta, registrazione, conservazione e, più in generale, utilizzo di immagini, costituisce ad oggi uno degli strumenti più utilizzati in qualsivoglia contesto e per le finalità più diversificate.

Tuttavia, proprio il predetto utilizzo di immagini si configura quale trattamento di dati personali, che, in quanto tale, deve tener conto della disciplina sancita dal D.Lgs. 196/03 ed altresì delle linee guida stabilite dall’Autorità garante nell’aprile 2010, che hanno dettato regole specifiche sia per i trattamenti posti in essere da soggetti privati che da quelli effettuati da enti pubblici, prevedendo talvolta principi comuni ed indefettibili e talaltra adempimenti peculiari riferibili a ciascun settore.

Volendo esaminare gli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento, è necessario ed opportuno distinguere gli stessi in relazione al soggetto stesso che tratta i dati ed in base alle finalità perseguite. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, in particolare, gli scopi possono essere davvero molteplici: dalla protezione di beni e proprietà private, alle attività di indagine pubblica. Ciò evidenzia la sempre più percepita necessità di ricorrere ai sistemi di videosorveglianza, che tuttavia devono essere utilizzati assicurando al contempo la tutela della riservatezza degli interessati, nonché tenendo presente le disposizioni vigenti in altri settori dell’ordinamento, come ad esempio quello in tema di controllo a distanza del lavoratore.

Uno degli adempimenti più importanti in tema di videosorveglianza è sicuramente costituito dall’informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 del D.Lgs. 196/03), atto mediante il quale l’interessato viene reso edotto delle finalità perseguite e delle modalità attraverso le quali avverrà il trattamento delle informazioni che lo concernono. Secondo quanto stabilito dal Garante, il Titolare potrà fornire un’informativa c.d. “minima”, ovvero contenente soltanto gli elementi sopra citati. Il supporto sul quale viene trasposto l’atto deve essere collocato prima del raggio d’azione della telecamera, ben visibile in ogni condizione ambientale (ad esempio anche in orari notturni) ed infine deve contenere un simbolo che indichi l’eventuale registrazione delle immagini o il collegamento con le forze di polizia. Il Titolare è esonerato dal rendere l’informativa nei soli casi previsti dall’art. 53 del Codice.

Quando invece attraverso gli impianti di videosorveglianza si trattino dati personali idonei a far insorgere specifici rischi per i diritti e le libertà degli interessati, è altresì necessario che il Titolare proceda alla verifica preliminare (art. 17 del Codice): si fa riferimento, ad esempio, ai c.d. sistemi intelligenti, che non solo riprendono le immagini ma sono anche in grado di rilevare comportamenti anomali, registrarli e conservarli. Ulteriore ipotesi è costituita dall’allungamento dei tempi di conservazione dei dati.

Di centrale importanza sono poi le misure di sicurezza: ciò al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o di accesso non autorizzato, così come sancito dagli artt. 31 e ss del Codice e dall’Allegato B dello stesso. Il Titolare dovrà anche procedere alla nomina di eventuali incaricati addetti alla videosorveglianza, circoscrivendo le attività che sono loro consentite e fornendo specifiche istruzioni per il trattamento delle informazioni degli interessati. Non ultime le misure tecniche strumentali alla corretta cancellazione, anche in forma automatica, delle immagini.

A tal proposito, la conservazione dovrebbe essere limitata, in ossequio al principio di proporzionalità, al tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e quindi circoscritta in genere alle ventiquattro ore dalla rilevazione, fatte salve ipotesi specifiche, come nel caso in cui si debba rispondere ad una richiesta dell’autorità o della polizia giudiziaria. Per i Comuni, e nelle esclusive ipotesi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza urbana, il termine è di sette giorni dalla rilevazione. Nel caso infine in cui sussistano particolari ragioni si dovrà, come anzidetto, procedere alla verifica preliminare, esponendo al Garante le motivazioni della richiesta.

Qualora il Titolare non adempia alle disposizioni di legge il Codice prevede le sanzioni del blocco o del divieto del trattamento (ex art. 143 comma I) e quelle penali ed amministrative (artt. 161 e ss).