SLCDPO Srls - Formazione

blogIl blogger ed il giornalista soggiacciono alle medesime regole e garanzie allorquando le loro attività si estrinsecano nel fare informazione: questo è il principio espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in un recente provvedimento emanato sul tema.

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un noto personaggio pubblico che, adita l’Autorità, lamentava un’illecita diffusione dei propri dati personali (attinenti peraltro a vicende sentimentali e giudiziarie) da parte di un blog gestito dal resistente. La ricorrente, in particolare, evidenziava come nel caso di specie il blogger non potesse invocare l’applicazione dell’art. 136 comma I lettera c) del D.Lgs. 196/03 in quanto l’attività posta in essere dallo stesso sarebbe stata ontologicamente diversa rispetto a quella di un giornalista professionista e comunque esercitata con modalità non occasionali e non temporanee.

Costituitosi in giudizio, il resistente sottolineava, invece, come il trattamento da lui effettuato fosse assimilabile a quello posto in essere per finalità giornalistiche, attesi i contenuti degli articoli ed il contegno espressivo con il quale erano stati esposti i fatti narrati. La liceità dell’attività svolta tramite il blog era altresì evidente dalla notorietà del personaggio e dalla pregressa diffusione, ad opera della stessa interessata, delle vicende delle quali era protagonista. Le notizie, quindi, sarebbero rientrate nella piena ed insindacabile libertà di espressione dello scrittore-blogger (e, più in generale, di qualsivoglia cittadino).

Sulla base delle predette argomentazioni, l’Autorità garante ha evidenziato l’opportunità di ricondurre il tema nell’alveo della più ampia necessità di bilanciamento tra i diritti della persona e la libertà di manifestazione del pensiero: a tal fine lo stesso Codice in materia di protezione dei dati personali prevede un contemperamento espresso nel citato art. 136, il quale ultimo afferma la liceità del trattamento dei dati personali dell’interessato, anche senza il consenso di quest’ultimo, qualora ciò rientri nelle attività giornalistiche e purchè si rispetti la dignità della persona, i suoi diritti e le sue libertà fondamentali.

L’affermazione che però più rileva nel provvedimento in esame è proprio quella che concerne la riconduzione dell’attività del blogger nell’alveo delle garanzie stabilite dal Codice per il giornalista: il Garante ha infatti dichiarato infondato il ricorso applicando anche al blog la fattispecie disciplinata dall’art. 136 ed, in particolare, quella sancita dalla lettera c) della norma, relativa alla manifestazione del pensiero svolta anche da soggetti che non esercitano professionalmente l’attività giornalistica.

L’Autorità ha altresì sottolineato come le azioni poste in essere dal blogger non solo non configurano un illecito trattamento di dati ma neppure concretizzano una violazione del Codice deontologico del giornalista in quanto le informazioni relative alla ricorrente risultavano già peraltro in parte diffuse dalla stessa interessata, attraverso commenti sul proprio sito internet, nonché considerazioni riprese da altri siti contenenti articoli giornalistici analoghi.