Comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d’autore: l’interpretazione della Corte di Giustizia europea

copyright 40632 640La nozione di “comunicazione al pubblico”, prevista dall’art. 3 par. 1 della direttiva 2001/29/CE – inerente all’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – deve essere interpretata in modo tale da ricomprendere la vendita di un lettore multimediale nel quale siano state preinstallate estensioni disponibili su Internet e contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico, tramite i quali siano state rese accessibili opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore senza le necessarie autorizzazioni dei rispettivi titolari.

Questo il principio di diritto espresso dalla seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) il 26 aprile u.s. nell’ambito del procedimento C-527/15. La controversia, oggetto di rinvio pregiudiziale, vedeva contrapporsi gli interessi della Stichting Breinn, fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, con quelli del Sig. J. F. Wullems, accusato di aver commercializzato un lettore multimediale in grado di far accedere gli utenti, in forma libera e gratuita, ad opere protette dalla normativa di riferimento, senza alcun genere di autorizzazione da parte degli autori.

Il dispositivo venduto, in particolare, funzionava da intermediario tra una fonte di immagini o segnali audio e uno schermo televisivo: su tale lettore il Sig. Wullems aveva installato un software open sources che permetteva di aprire file in un’interfaccia e vi aveva altresì integrato delle estensioni che rinviavano direttamente ai siti web sui quali erano disponibili le opere protette.

I giudici, aditi in merito alla qualificazione di detto comportamento come un atto di “comunicazione al pubblico”, hanno confermato l’interpretazione della fondazione olandese, sottolineando che l’obiettivo principale della direttiva è quello di tutelare gli autori dalla illegittima diffusione delle loro opere.

Tra i criteri ermeneutici adottati emergono anche il comportamento dell’utente, inequivocabilmente preordinato ad offrire ai propri clienti un determinato servizio di accesso gratuito ai contenuti protetti, la nozione di pubblico, inteso come numero indeterminato di destinatari ed infine le modalità tecniche utilizzate, diverse da quelle impiegate dall’autore e quindi idonee a configurare una comunicazione rivolta ad un “pubblico nuovo”.